Art. 171.
(Modalità di attuazione della valutazione del rumore).

      1. La valutazione del rischio dell'esposizione di un lavoratore al rumore di cui all'articolo 138 può essere effettuata facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore reperibili in banche dati di riconosciuta validità.
      2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 7, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.
      3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della normativa vigente, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 137, comma 2.